Cisa informa che la nuova Legge n° 40 include norme che riguardano il tema dei rifiuti sanitari, promulgate in relazione allo stato di emergenza dovuto al Covid-19.
Nel provvedimento “Articolo 30-bis, norme in materia di rifiuti sanitari” si prevede che
“fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia di Covid-19, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie, saranno sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.”
Per chiarezza, il DPR 254/03 in vigore dal 2003 disciplina già il trattamento dei rifiuti sanitari in situ , ma non è stato utilizzato a pieno dalle strutture sanitarie in quanto, dopo la sterilizzazione in loco, il rifiuto, pur non essendo pericoloso, è sempre considerato un rifiuto speciale ed i costi di smaltimento sono comunque elevati (art. 7 comma 2 ) tali da non rendere conveniente l’installazione di un sistema di sterilizzazione.
La nuova Legge, rispetto alla disposizione precedente, chiarisce che i rifiuti sanitari a rischio, per la durata dell’emergenza, dopo esser stati trattati con appositi impianti di sterilizzazione, vengano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e non a quello degli speciali. In questo modo, i costi del suo smaltimento – significativamente inferiori a quelli di raccolta di un rifiuto speciale (pericolo o non pericoloso) – incentivano l’inserimento di un sistema di trattamento all’interno della struttura ospedaliera.
Grazie a questa disposizione, da un lato si incentiva la possibilità di bonificare questi rifiuti in maniera strutturale, anche in futuro dopo l’emergenza Covid, dall’altro lato la nascita di un percorso alternativo che permette, oltre ad una sensibile riduzione di costi di trasporto e ad un aumento di sicurezza nella gestione e smaltimento, della creazione di una logistica interna all’ospedale più ecosostenibile in accordo con le future direttive europee.
Per completezza si riporta il testo dell’Art. 30 bis. per intero:
«Art. 30-bis (Norme in materia di rifiuti sanitari). – 1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254,presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani».